Bagni chimici per disabili, le norme

I bagni chimici sono strutture rimovibili che si rivelano sostanzialmente indispensabili quando si deve provvedere alla fornitura di un servizio adeguato in termini di igiene, per tutti coloro che si trovano nel mezzo di contesti privi della possibilità di installazione di un vero e proprio locale bagno. Ciò può avvenire quando si mettono in piedi cantieri di lavoro o manifestazioni fieristiche la cui locazione è all’aperto e temporanea. Chi è interessato può valutare il noleggio bagno chimici sul sito www.ecotaurus.it

Esistono inoltre installazioni specifiche per persone con disabilità. La posa di bagni chimici fruibili ai disabili, è di fondamentale importanza all’interno di quei contesti dove non è possibile la presenza di servizi collegati alla rete fognaria. E’ inoltre indispensabile fornire un complesso adeguato e idoneo per servizi igienici espressamente pensati per i portatori di handicap. In questo articolo vedremo nello specifico cosa dicono le norme generali e quelle inerenti i bagni chimici per disabili.

Cosa dice la legge in generale

Prima di capire cosa dice la legge in merito alla normativa specifica per i bagni chimici per portatori di handicap, vediamo la normativa generale vigente.  Le descrizioni non sono eccessivamente dettagliate al fine di permettere eventuali implementazioni tecnologiche fondamentali alla costruzione di un bagno chimico.

Certamente le norme stabiliscono una serie di requisiti minimi sulle caratteristiche basilari di un bagno chimico, come le sue dimensioni. L’altezza ad esempio deve partire dai due metri mentre lo spazio interno non deve essere più piccolo di un metro quadrato. Imprescindibile la presenza di un sistema di ventilazione mentre la porta deve essere apribile sia dall’esterno che dall’interno oltre che dotata di possibilità di sblocco della serratura in caso di emergenza. L’interno della struttura deve avere un gabinetto con asse idoneo a favorire la posizione seduta, un gancio che serva per apporre gli abiti o le borse, un lavello, un porta carta igienica, un porta sapone, uno specchio e un disinfettante per lavarsi le mani. Per quello che riguarda il serbatoio dei reflui, questo può essere a caduta, a ricircolo o ad acqua pulita, ma deve necessariamente essere collocato all’esterno della struttura.

Cosa dice la legge sui bagni chimici per disabili

La norme si approfondiscono per quanto riguarda i bagni chimici espressamente progettati per persone disabili. L’accesso deve essere di almeno 80 centimetri con profondità e larghezza oltre i 140 centimetri. Per ogni evento deve essere installato minimo un bagno per disabili. Sono poi definiti alcuni requisiti indispensabili. Questi sono un ingresso agevole con entrata diretta a livello del terreno, una porta con maniglia alta 80 centimetri da terra, un lavandino con rubinetto a leva lunga laterale, che deve stare necessariamente a lato della porta d’ingresso del bagno.

Per quanto riguarda la collocazione di accessori e sanitari, questi devono permettere praticità ed ovviare condizioni di ostacolo. Il gabinetto deve risultare agganciato al muro opposto all’ingresso e deve essere più alto di 50 centimetri. Assolutamente necessaria è poi una particolare pavimentazione antiscivolo, che evita il rischio di infortuni.